Art. 68. (Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Salvo il disposto dell'art. 81, ove una Facolta' o una Scuola deliberino di provvedere con nuova nomina a un posto vacante, propongono al Ministro l'apertura del concorso. Per l'apertura del concorso debbono osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto del Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali. Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale almeno due mesi prima della scadenza. Il concorso e' per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice puo' richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una. prova pratica. Quando le deliberazioni delle Facolta' o Scuole riguardino nuove nomine da farsi per concorso, esse devono essere approvate dal Consiglio superiore dell'educazione nazionale.