(Testo unico-art. 68)
                              Art. 68. 
 
(Art. 1, R. decreto-legge 4 settembre 1925, 1604 - Art. 5, comma  3°,
R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 6, R.  decreto-legge
                      3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Salvo il disposto dell'art. 81,  ove  una  Facolta'  o  una  Scuola
deliberino di  provvedere  con  nuova  nomina  a  un  posto  vacante,
propongono al Ministro l'apertura del concorso. 
  Per  l'apertura  del  concorso  debbono   osservarsi,   in   quanto
applicabili, le norme di cui al decreto del Capo del Governo, in data
16 giugno 1932, per l'espletamento dei concorsi di  ammissione  negli
impieghi statali. 
  Il concorso e' aperto a tutti con bando che viene pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero
dell'educazione nazionale almeno due mesi prima  della  scadenza.  Il
concorso e' per titoli: tuttavia  la  Commissione  giudicatrice  puo'
richiedere ai concorrenti una  prova  dell'attitudine  didattica,  e,
occorrendo, anche una. prova pratica. 
  Quando le deliberazioni delle Facolta' o  Scuole  riguardino  nuove
nomine da farsi  per  concorso,  esse  devono  essere  approvate  dal
Consiglio superiore dell'educazione nazionale.