(Testo unico-art. 69)
                              Art. 69. 
 
(Art. 5, comma 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933  -  Art.
6,  R.  decreto-legge  3  luglio  1930,  n.  1176  -  Art.   14,   R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -  Legge  16  giugno  1932,  n.
                                812). 
 
  I concorsi proposti dalle Facolta' e Scuole interessate,  ai  sensi
dell'art. 65, nel periodo dal 16  ottobre  al  15  ottobre  dell'anno
successivo, possono essere banditi fino a tutto il successivo mese di
aprile. 
  Le nomine conseguenti hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre
e non posteriore al 1° dicembre. Superato questo termine,  le  nomine
avranno effetto entro il corrispondente periodo dell'anno successivo.