(Testo unico-art. 70)
                              Art. 70. 
 
(Art. 5, comma 2°, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6,
R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, commi 1° a 7°,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  La commissione giudicatrice e' composta di cinque membri. 
  La Facolta' o la Scuola, che ha richiesto il concorso, designa  tre
professori o cultori della materia messa a concorso. 
  Le Facolta' e le Scuole,  cui  normalmente  appartiene  la  materia
messa a concorso (esclusa la Facolta' o la Scuola che ha  chiesto  il
concorso) designano collegialmente sei professori di ruolo che  siano
o siano stati titolari della  materia.  Solo  in  mancanza  di  detti
professori potranno essere designati cultori della materia. 
  Agli effetti di cui al comma  precedente  le  Facolta'  di  scienze
politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come
Facolta' di giurisprudenza, le Facolta' di medicina veterinaria  come
Facolta' di medicina e chirurgia, le Facolta'  di  architettura  come
Facolta' d'ingegneria, e le Facolta'  di  agraria  come  Facolta'  di
scienze matematiche, fisiche e naturali. 
  Il  Consiglio  superiore  dell'educazione  nazionale  designa   sei
professori di ruolo o cultori della materia messa a concorso. 
  Il Ministro nomina la Commissione, scegliendo  un  commissario  nel
primo gruppo di designazioni, due nel secondo gruppo e due nel terzo. 
  I professori di ruolo, che intendono prender parte ad un  concorso,
non possono partecipare alle designazioni per la  costituzione  della
Commissione giudicatrice, e, se  vi  partecipano,  sono  esclusi  dal
concorso. 
  I professori o cultori, che fanno parte  della  prima  sezione  del
Consiglio superiore, non possono essere compresi nelle designazioni.