(Testo unico-art. 71)
                              Art. 71. 
 
(Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n.  1604  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Le modalita' per le designazioni da farsi dalle Facolta',  e  dalle
Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale. 
  Lo spoglio delle proposte delle Facolta' e delle  Scuole  e'  fatto
dal  Presidente  della  prima   sezione   del   Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale.