Art. 71. (Art. 3, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Le modalita' per le designazioni da farsi dalle Facolta', e dalle Scuole sono fissate con ordinanza ministeriale. Lo spoglio delle proposte delle Facolta' e delle Scuole e' fatto dal Presidente della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.