Art. 72. (Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facolta' o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti. Con ordinanza Ministeriale e' stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facolta' o Scuole. Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, puo' chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facolta' o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facolta' o Scuole a cui appartiene il posto.