(Testo unico-art. 72)
                              Art. 72. 
 
(Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n.  1604  -  Art.  5,  R.
decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6,  R.  decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole  speciali,
il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della  prima  sezione
del Consiglio superiore dell'educazione nazionale,  indica  da  quali
Facolta' o Scuole debbano essere fatte le designazioni  di  cui  agli
articoli precedenti. 
  Con  ordinanza  Ministeriale  e'  stabilito,  udito   il   Comitato
esecutivo predetto, in quali casi i  componenti  di  Scuole  speciali
debbano  partecipare  alle  designazioni  per  i  concorsi  di  altre
Facolta' o Scuole. 
  Il Ministro, su proposta  del  Comitato  stesso,  puo'  chiamare  a
prendere  parte  alle  designazioni  di   speciali   concorsi   anche
professori di Facolta' o Scuole alle quali non  appartenga  il  posto
messo a concorso. In tal  caso  i  detti  professori  procedono  alle
designazioni insieme con le Facolta' o Scuole  a  cui  appartiene  il
posto.