(Testo unico-art. 73)
                              Art. 73. 
 
(Articoli 5 e 7, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6,
              R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Le Commissioni giudicatrici dei concorsi si riuniscono in Roma. 
  La  Commissione,  con  motivata  relazione,  propone  al  piu'  tre
candidati che  essa  ritenga  degni  di  coprire  il  posto  messo  a
concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai  alla  pari.  La
relazione  deve  essere  integralmente  pubblicata   nel   Bollettino
Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale. 
  Il  Ministro,   sentito   il   parere   del   Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale, sulla regolarita' degli atti, decide della
loro approvazione. Dopo di che comunica alla Facolta' o  alla  Scuola
interessata i nomi dei candidati proposti dalla Commissione. 
  La Facolta' o la Scuola con il voto della maggioranza assoluta  dei
professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro  per  la
nomina uno dei candidati proposti dalla Commissione. E  il  Ministro,
constatata  la  regolarita'  della  procedura,  da'  corso,  con  suo
decreto, alla nomina stessa  se  il  designato  sia  il  primo  della
graduatoria,  quando  trattisi  di  provvedere  a  posti   di   Regie
Universita' o di Regi Istituti superiori. 
  Qualora la designazione della Facolta'  o  della  Scuola  cada  sul
secondo o sul terzo  della  graduatoria  proposta  dalla  Commissione
giudicatrice, la nomina non puo' essere approvata  ed  effettuata  se
non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti la  nomina  o
la consegna presso altra Facolta' o Scuola o altro  Istituto,  ovvero
quando egli sia gia' professore di ruolo  in  un  Istituto  di  grado
universitario.