(Testo unico-art. 74)
                              Art. 74. 
 
(Articoli 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R. decreto  30  settembre
1923, n. 2102 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30  novembre  1924,
n. 2172 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604  -  Art.
13,  R.  decreto-legge  27  ottobre  1926,  n.  1933  -  Art.  6,  R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 15, penultimo  comma,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le spese  per  le  Commissioni  giudicatrici,  quando  trattisi  di
concorsi a posti di Universita' o d'Istituti superiori  di  cui  alla
tabella A sono a carico dello Stato; quando trattisi  di  concorsi  a
posti di Universita' o di Istituti superiori di cui alla  tabella  B,
sono a carico delle Universita' e degli istituti stessi. 
  Tuttavia le altre Universita' e gli altri Istituti superiori che si
valessero dell'esito del concorso debbono rimborsare  all'Universita'
o  all'Istituto  superiore  che  ha  sostenuto  la  spesa  una  quota
corrispondente al totale della spesa  stessa  diviso  per  il  numero
degli eleggibili. 
  In caso di annullamento degli atti  di  concorso,  la  spesa  e'  a
carico del bilancio dello Stato. 
  Ai componenti le  Commissioni  giudicatrici  spettano  il  rimborso
delle spese di  viaggio  e  le  indennita'  che  sono  stabilite  dal
regolamento generale universitario.