(Testo unico-art. 75)
                              Art. 75. 
 
(Art. 1 R. decreto-legge  13  gennaio  1927,  n.  38  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Coloro che,  a  insindacabile  giudizio  dell'Amministrazione,  non
possiedono il requisito della regolare condotta  morale  e  politica,
non  possono  essere  ammessi  a  concorsi  per  posti  di  ruolo  di
professore d'Istituti d'istruzione  superiore,  e,  quando  vi  siano
stati ammessi, non posono ottenere la nomina a detti posti.