Art. 75. (Art. 1 R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Coloro che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non possiedono il requisito della regolare condotta morale e politica, non possono essere ammessi a concorsi per posti di ruolo di professore d'Istituti d'istruzione superiore, e, quando vi siano stati ammessi, non posono ottenere la nomina a detti posti.