Art. 76. (Art. 6, R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1604 -- Art. 7. R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1920, n. 1176) Dell'esito del concorso, dopo le deliberazioni della Facolta' o della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso stesso, possono valersi le altre Facolta' o Scuole, designando al Ministro, per la nomina, con le modalita' e le condizioni di cui ai precedenti articoli, uno fra i candidati proposti dalla Commissione giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o che, gia' scelto da una Facolta' o da una Scuola, non abbia rifiutato la nomina stessa. Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Universita' o di Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina in Universita' o Istituti superiori il Ministro puo', dopo un mese ed entro un biennio dall'approvazione totale o parziale della graduatoria, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i vincitori suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto della stessa materia in altre Regie Universita' o Regi Istituti superiori che abbiano chiesto senza effetto l'apertura del concorso per la materia stessa nell'anno precedente all'approvazione del concorso espletato.