(Testo unico-art. 76)
                              Art. 76. 
 
(Art. 6, R. decreto- legge 4 settembre 1925, n. 1604 --  Art.  7.  R.
decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge  13
gennaio 1927, n. 38 - Art. 6, R.  decreto-legge  3  luglio  1920,  n.
                                1176) 
 
  Dell'esito del concorso, dopo le  deliberazioni  della  Facolta'  o
della Scuola per le quali il concorso stesso fu bandito, ed entro  un
biennio dalla data di approvazione degli atti  del  concorso  stesso,
possono valersi le altre Facolta' o Scuole, designando  al  Ministro,
per la nomina, con le modalita' e le condizioni di cui ai  precedenti
articoli,  uno   fra   i   candidati   proposti   dalla   Commissione
giudicatrice, che non sia stato nominato al posto messo a concorso, o
che, gia' scelto da una Facolta' o da una Scuola, non abbia rifiutato
la nomina stessa. 
  Qualora ai vincitori di concorsi a posti di Regie Universita' o  di
Regi Istituti superiori non sia offerta la nomina  in  Universita'  o
Istituti superiori il Ministro puo', dopo un mese ed entro un biennio
dall'approvazione  totale  o  parziale  della  graduatoria,  con   le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 73, nominare i  vincitori
suddetti al posto per cui fu bandito il concorso, o a un posto  della
stessa materia in altre Regie Universita' o Regi  Istituti  superiori
che abbiano chiesto senza effetto  l'apertura  del  concorso  per  la
materia stessa nell'anno  precedente  all'approvazione  del  concorso
espletato.