(Testo unico-art. 77)
                              Art. 77. 
 
(R. decreto 9 agosto 1929, n. 1496  -  Art.  6,  R.  decreto-legge  3
                       luglio 1930, n, 1176). 
 
  Coloro che in un  concorso  a  posti  di  ruolo  di  professori  di
Universita' o di istituti  superiori  di  istruzione  siano  compresi
nella terna dei vincitori, sono considerati vincitori di concorso per
i Regi Istituti medi d'istruzione per  quella  materia  o  gruppo  di
materie che sara' stabilito  dal  Comitato  esecutivo  della  sezione
seconda del Consiglio superiore della educazione nazionale. 
  Essi, pertanto, a seconda che non siano o siano di gia'  insegnanti
di ruolo nelle Scuole medie, saranno nominati o  saranno  ammessi  al
passaggio di ruolo per l'insegnamento della suddetta materia o gruppo
di materie, con le norme comuni che regolano le nomine e  i  passaggi
di ruolo degli insegnanti medi.