(Testo unico-art. 78)
                              Art. 78. 
 
(Art. 17. comma 1°, 19, 21, ultimo comma, e 84, 1° comma, R.  decreto
30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, 1° comma, R. decreto 31  ottobre
1923, n. 2492 - Art. 18, ultimo comma, R. decreto 30  novembre  1924,
n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 -  Art.
3,  R.  decreto-legge  27  ottobre  1926,  n.  1933  -  Art.  7,   R.
decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 6, R.  decreto-legge  3
luglio 1930, n 1176  -  Art.  15,  penultimo  comma,  e  art.  16  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  I professori di ruolo sono ordinari e straordinari. 
  Essi sono nominati straordinari per la durata di tre  anni  solari,
durante i quali possono essere dispensati  dall'ufficio  su  motivata
deliberazione della Facolta' o Scuola. 
  Al termine del terzo  anno  solare  di  effettivo  ed  ininterrotto
servizio possono conseguire la nomina ad ordinario in base a giudizio
reso sulla loro operosita' scientifica e didattica da una Commissione
nominata  dal  Ministro  su  designazione  del  Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale, e composta di  tre  professori  o  cultori
della materia o di  materia  affine.  Alla  Commissione  deve  essere
sottoposta una motivata relazione circa l'operosita' e  la  efficacia
didattica dimostrate e circa il modo col quale sono  stati  adempiuti
in genere i  doveri  accademici  durante  il  triennio,  redatta  dal
Consiglio della Facolta' o della Scuola. 
  Ove il giudizio sia sfavorevole, i professori, su  parere  conforme
del Consiglio superiore, possono essere mantenuti in servizio per  un
altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di
nuova Commissione. 
  Nelle more  del  giudizio  per  il  conferimento  della  nomina  ad
ordinario i professori sono considerati,  a  tutti  gli  effetti,  in
servizio attivo.  La  nomina  ad  ordinario  ha  effetto  dal  giorno
successivo a quello in cui il professore ha compiuto il  triennio  ed
eventualmente   il   quinquennio   di   servizio   come    professore
straordinario. 
  Coloro che non possono conseguire  la  nomina  ad  ordinario,  sono
dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in  cui
il giudizio sfavorevole nei loro riguardi e' divenuto definitivo. 
  Ai professori nominati in  virtu'  dell'art.  81  sono  attribuiti,
all'atto stesso della nomina, il grado di ordinario  e  lo  stipendio
corrispondente. 
  Ai componenti le Commissioni di cui al  terzo  comma  del  presente
articolo spettano il rimborso delle spese di viaggio e le  indennita'
previste dall'art. 74. 
  Le spese relative sono a carico dello Stato per le l'Universita'  e
gli Istituti di cui alla tabella A;  a  carico  delle  Universita'  e
Istituti per le Universita' e Istituti di cui alla tabella B.