(Testo unico-art. 79)
                              Art. 79. 
 
(Art. 9, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n.  1604  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Qualora le nomine, in seguito al risultato dei concorsi di  cui  ai
precedenti  articoli,  cadano  su  chi  gia'  ricopra  il  posto   di
professore di ruolo, questi conserva  la  propria  anzianita'  e,  il
grado che occupava al momento della nuova nomina.