(Testo unico-art. 81)
                              Art. 81. 
 
(Art. 17, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.  13,
R. decreto 30  novembre  1924,  n.  2172  -  Art.  5.  comma  5°,  R.
decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art, 6, R.  decreto-legge  3
                       luglio 1930, n. 1176). 
 
  Si  puo'  provvedere  alla  nomina,  prescindendo  dalla  procedura
dell'art. 68, quando si tratti di persona non appartenente  ai  ruoli
dei professori di Universita' o di Istituti superiori, la  quale  per
opere, scoperte o  insegnamenti  sia  venuta  in  si'  alta  fama  di
singolare perizia nella materia che dovrebbe  professare,  da  essere
considerata maestro insigne della materia medesima. In tale  caso  la
proposta della Facolta' o Scuola  deve  essere  deliberata  col  voto
favorevole di tre quarti  almeno  dei  professori  di  ruolo  che  vi
appartengono e con  motivata  relazione.  Il  Ministro  sottopone  la
proposta  al  giudizio  del   Consiglio   superiore   dell'educazione
nazionale; e ove quest'ultimo si pronunzi favorevolmente col voto  di
due terzi almeno dei suoi componenti, la persona e' nominata al posto
di ruolo vacante. 
  Le  nomine  effettuate  in  virtu'  del  comma   precedente   hanno
decorrenza non anteriore al  1°  novembre  e  non  posteriore  al  1°
dicembre di ciascun anno.