Art. 81. (Art. 17, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 13, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 5. comma 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art, 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Si puo' provvedere alla nomina, prescindendo dalla procedura dell'art. 68, quando si tratti di persona non appartenente ai ruoli dei professori di Universita' o di Istituti superiori, la quale per opere, scoperte o insegnamenti sia venuta in si' alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare, da essere considerata maestro insigne della materia medesima. In tale caso la proposta della Facolta' o Scuola deve essere deliberata col voto favorevole di tre quarti almeno dei professori di ruolo che vi appartengono e con motivata relazione. Il Ministro sottopone la proposta al giudizio del Consiglio superiore dell'educazione nazionale; e ove quest'ultimo si pronunzi favorevolmente col voto di due terzi almeno dei suoi componenti, la persona e' nominata al posto di ruolo vacante. Le nomine effettuate in virtu' del comma precedente hanno decorrenza non anteriore al 1° novembre e non posteriore al 1° dicembre di ciascun anno.