Art. 82. (Art. 21. commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro. Tutti gli atti relativi debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.