(Testo unico-art. 82)
                              Art. 82. 
 
(Art. 21. commi 1° e 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.
18, commi 1° e 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Tutti i provvedimenti concernenti le nuove nomine e il conferimento
del grado di ordinario sono adottati con decreto del Ministro.  Tutti
gli  atti  relativi  debbono  essere  integralmente  pubblicati   nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della educazione nazionale.