(Testo unico-art. 83)
                              Art. 83. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio  1930,  n.  1176  -  Art.  18,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  I professori  di  ruolo  e  i  professori  incaricati  nelle  Regie
Universita' e nei Regi Istituti d'istruzione superiore sono tenuti  a
prestare giuramento secondo la formula seguente: 
  « Giuro di essere fedele al Re,  ai  suoi  Reali  successori  e  al
Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le  altre  leggi
dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i
doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e
devoti alla Patria ed al Regime Fascista. 
  « Giuro  che  non  appartengo  ne  apparterro'  ad  associazioni  o
partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio  ufficio
».