Art. 83. (Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). I professori di ruolo e i professori incaricati nelle Regie Universita' e nei Regi Istituti d'istruzione superiore sono tenuti a prestare giuramento secondo la formula seguente: « Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio d'insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria ed al Regime Fascista. « Giuro che non appartengo ne apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio ».