(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 89)
                              Art. 89. 
              (Espressioni sconvenienti od offensive). 
 
  Negli scritti presentati e  nei  discorsi  pronunciati  davanti  al
giudice, le parti e i loro difensori non  debbono  usare  espressioni
sconvenienti od offensive. 
 
  Il giudice,  in  ogni  stato  dell'istruzione,  puo'  disporre  con
ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive,
e, con la sentenza che decide la causa, puo' inoltre  assegnare  alla
persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non
patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano
l'oggetto della causa.