Art. 143.
(Nazionalita' dei proprietari di navi italiane).
Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione
nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146, 148 le
navi che appartengono, per una quota non inferiore a sedici carati, a
cittadini o enti pubblici italiani ovvero a societa' autorizzate.
Sono autorizzate ad avere in proprieta' navi italiane le societa'
costituite e aventi la sede di amministrazione nel Regno,
relativamente alle quali risulti accertata, a norma del regolamento,
la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e negli organi
di amministrazione e di direzione.
L'autorizzazione e' data dal ministro per le comunicazioni,
d'accordo con i ministri per le finanze e per le corporazioni,
mediante inclusione della societa' in apposito elenco tenuto,
distintamente per le navi marittime e per quelle della navigazione
interna, nelle forme stabilite dal regolamento.