(Codice della navigazione-art. 143)
                              Art. 143. 
          (Nazionalita' dei proprietari di navi italiane). 
 
  Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per  l'iscrizione
nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli  146,  148  le
navi che appartengono, per una quota non inferiore a sedici carati, a
cittadini o enti pubblici italiani ovvero a societa' autorizzate. 
 
  Sono autorizzate ad avere in proprieta' navi italiane  le  societa'
costituite  e  aventi  la  sede   di   amministrazione   nel   Regno,
relativamente alle quali risulti accertata, a norma del  regolamento,
la prevalenza degli interessi nazionali nel capitale e  negli  organi
di amministrazione e di direzione. 
 
  L'autorizzazione  e'  data  dal  ministro  per  le   comunicazioni,
d'accordo con i ministri  per  le  finanze  e  per  le  corporazioni,
mediante  inclusione  della  societa'  in  apposito  elenco   tenuto,
distintamente per le navi marittime e per  quelle  della  navigazione
interna, nelle forme stabilite dal regolamento.