(Codice della navigazione-art. 144)
                              Art. 144. 
                 (Stranieri e societa' equiparati). 
 
  Per motivi di interesse nazionale il ministro per le  comunicazioni
puo', con decreto emanato di concerto col ministro per le  finanze  e
con quello per  le  corporazioni,  equiparare  ai  cittadini  e  alle
societa' di cui  al  precedente  articolo,  stranieri  domiciliati  o
residenti nel Regno da oltre cinque anni e  societa'  costituite  nel
Regno, che non abbiano i requisiti di  cui  all'articolo  precedente,
nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nel Regno la
sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.