Art. 144.
(Stranieri e societa' equiparati).
Per motivi di interesse nazionale il ministro per le comunicazioni
puo', con decreto emanato di concerto col ministro per le finanze e
con quello per le corporazioni, equiparare ai cittadini e alle
societa' di cui al precedente articolo, stranieri domiciliati o
residenti nel Regno da oltre cinque anni e societa' costituite nel
Regno, che non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente,
nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano nel Regno la
sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.