(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 161)
                              Art. 161. 
       (Costituzione, fusione e soppressione delle compagnie) 
 
 
  La costituzione, la fusione e la soppressione delle compagnie  sono
fatte, su proposta del capo del compartimento, sentito il consiglio o
la commissione del  lavoro  portuale,  dal  direttore  marittimo  con
decreto di cui e' dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il direttore marittimo nel decreto  di  costituzione  determina  la
somma che ciascun lavoratore deve conferire alla compagnia  portuale.
Tale conferimento puo' avvenire anche mediante trattenute rateali sui
salari, da effettuarsi nei termini stabiliti dal decreto stesso e con
le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo seguente.