(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 162)
                              Art. 162. 
                       (Fusione di compagnie) 
 
 
  Nel caso di fusione di due o piu' compagnie il patrimonio di queste
e' devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato,  in
base ai valori attuali, il bilancio di  chiusura  delle  attivita'  e
delle  passivita'  di  ciascuna  delle  compagnie  preesistenti,   da
rendersi pubblico mediante affissione,  per  quindici  giorni,  nelle
sedi delle compagnie stesse. 
  Qualora il valore  delle  quote  degli  appartenenti  alle  singole
compagnie, calcolato in rapporto  al  bilancio,  sia  differente,  le
quote di minor valore devono essere  integrate,  mediante  trattenute
rateali  sui  salari,  fino  a  raggiungere  il  valore  della  quota
maggiore. 
  Per ciascun lavoratore tenuto a tale integrazione si apre un  conto
individuale,  nel   quale   si   addebita,   la   somma   complessiva
corrispondente alla quota massima, e  vengono  accreditate  la  quota
apportata e, di volta in volta, le singole trattenute sui salari fino
alla estinzione del debito.  Sulla  somma  addebitata  non  decorrono
interessi. 
  Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte  della
nuova compagnia ha diritto alla liquidazione della propria quota. 
  L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro  portuale  provvede
alla immissione della nuova compagnia  nel  possesso  del  patrimonio
delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale. 
  La nuova compagnia succede  nei  diritti  e  negli  obblighi  delle
compagnie preesistenti.