(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 163)
                              Art. 163. 
                     (Soppressione di compagnie) 
 
 
  Nel  caso  di  soppressione  di  una  compagnia  si  procede   alla
liquidazione delle attivita' e  delle  passivita',  e  il  patrimonio
sociale netto e' devoluto in parti uguali ai  singoli  lavoratori  in
base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di  cui
al primo comma dell'articolo precedente.