Art. 163. (Soppressione di compagnie) Nel caso di soppressione di una compagnia si procede alla liquidazione delle attivita' e delle passivita', e il patrimonio sociale netto e' devoluto in parti uguali ai singoli lavoratori in base al bilancio da compilarsi e pubblicarsi con le modalita' di cui al primo comma dell'articolo precedente.