(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 164)
                              Art. 164. 
 (Lavoratori che entrano in una compagnia o cessano di farne parte) 
 
 
  Il lavoratore che entra a far parte di una compagnia posteriormente
alla sua costituzione deve conferire una somma equivalente al  valore
della quota  individuale  dell'attivo  netto  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato. Tale conferimento puo'  avvenire  anche  mediante
trattenute rateali sui salari, da effettuarsi con le modalita' di cui
al terzo comma dell'articolo 162. 
  Al lavoratore che cessa di far parte  della  compagnia,  spetta  la
liquidazione  della  propria  quota   calcolata   sull'attivo   netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato.