(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 165)
                              Art. 165. 
                  (Deposito delle quote liquidate) 
 
 
  Le quote liquidate ai termini degli articoli 162, 163 e 164  e  non
riscosse entro  tre  mesi  sono  depositate,  per  conto  dell'avente
diritto, presso la cassa di risparmio postale.