(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 166)
                              Art. 166. 
   (Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni) 
 
 
  Il direttore marittimo, qualora  il  numero  dei  lavoratori  o  le
esigenze del lavoro lo  richiedano,  puo'  in  qualunque  tempo,  con
proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e
sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere
alla suddivisione delle compagnie  in  due  o  piu'  sezioni  o  alla
fusione delle sezioni stesse.