Art. 166. (Divisione della compagnia in sezioni e fusione delle sezioni) Il direttore marittimo, qualora il numero dei lavoratori o le esigenze del lavoro lo richiedano, puo' in qualunque tempo, con proprio decreto, da emanarsi su proposta del capo del compartimento e sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, provvedere alla suddivisione delle compagnie in due o piu' sezioni o alla fusione delle sezioni stesse.