(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 167)
                              Art. 167. 
                     (Vigilanza sulle compagnie) 
 
 
  L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, oltre  ad
esercitare i poteri ad  essa  riconosciuti  dall'articolo  142,  cura
l'osservanza, da parte delle compagnie, delle disposizioni del codice
e del regolamento.