(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 173)
                              Art. 173 
                      (Consoli e vice-consoli) 
 
 
  Il console e' preposto alla compagnia e puo' essere  coadiuvato  da
uno o piu' vice consoli. 
  Il console ed i vice-consoli  sono  eletti  tra  gli  iscritti  nei
registri dei lavoratori portuali o tra estranei. 
  Non puo' essere nominato console o  vice-console  e,  se  nominato,
decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi  non
sia in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2, 3. 4 e 5 dell'articolo
152  e  chi  abba  raggiunto  l'eta'  prescritta  dalle  leggi  sulla
previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del  diritto  alla
pensione per vecchiaia. 
  Il console ed i vice-consoli sono  nominati  mediante  votazione  a
scrutinio  segreto,  cui  hanno  diritto  di  partecipare   tutti   i
lavoratori  iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo  150,  che
facciano parte della compagnia o della sezione. 
  Le elezioni sono valide solo se abbiano partecipato alla  votazione
almeno i tre quarti dei lavoratori facenti parte  della  compagnia  o
della sezione. 
  Sono  eletti  coloro  che  abbiano  ottenuto   i   suffragi   della
maggioranza  assoluta  dei  votanti.  Qualora  non  si  ottenga  tale
maggioranza, si procede al ballottaggio, entro il termine massimo  di
sette giorni, tra un numero  di  candidati  doppio  di  quello  delle
persone da eleggere. 
  Vengono ammessi al ballottaggio  coloro  che  abbiano  ottenuto  il
maggior numero di voti.  A  parita'  di  voti,  nei  confronti  delle
persone non iscritte  nei  registri  di  cui  all'articolo  150  sono
preferiti coloro che  siano  iscritti  nei  registri  stessi  e,  tra
questi, coloro che  abbiano  maggiore  anzianita'  di  iscrizione.  A
parita' di iscrizione sono prescelti i piu' anziani di eta'. 
  Nel caso di parita' di Voti tra persone non iscritte  nei  registri
di cui all'articolo 150 sono prescritti piu' anziani di eta'. 
  Nella votazione di  ballottaggio  e'  eletto  chi  ha  ottenuto  il
maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti vengono seguiti i
criteri di cui ai due precedenti comuni. 
  L'elezione di persona estranea ai registri dei lavoratori  portuali
e' convalidata dal direttore marittimo, che accerta negli  eletti  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  e  l'inesistenza  di  cause  di
ineleggibilita'. 
  Il capo del compartimento da' notizia delle nomine mediante  avviso
pubblicato nei foglio degli annunzi legali della provincia.