(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 174)
                              Art. 174. 
                     (Attribuzioni del console) 
 
 
  Il console deve adempiere ai doveri ad  esso  imposti  dalla  legge
secondo le direttive  dell'autorita'  preposta  alla  disciplina  del
lavoro portuale. 
  Il console provvede alla gestione  del  patrimonio  sociale  e  dei
proventi del lavoro della compagnia, alla  formazione  del  bilancio,
all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento. 
  Il console ha la rappresentanza, anche giudiziale, della compagnia. 
  Tuttavia non puo' iniziare giudizi senza l'autorizzazione 
  dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. In 
  caso di urgenza, il console puo' procedere agli atti  conservativi,
informandone subito l'autorita' stessa. 
  Gli atti che importano un onere complessivo di  oltre  trecentomila
lire, devono essere approvati dalla predetta autorita'. In ogni  caso
sono sottoposti ad approvazione gli atti di transazione.