Art. 174. (Attribuzioni del console) Il console deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge secondo le direttive dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il console provvede alla gestione del patrimonio sociale e dei proventi del lavoro della compagnia, alla formazione del bilancio, all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento. Il console ha la rappresentanza, anche giudiziale, della compagnia. Tuttavia non puo' iniziare giudizi senza l'autorizzazione dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. In caso di urgenza, il console puo' procedere agli atti conservativi, informandone subito l'autorita' stessa. Gli atti che importano un onere complessivo di oltre trecentomila lire, devono essere approvati dalla predetta autorita'. In ogni caso sono sottoposti ad approvazione gli atti di transazione.