(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 176)
Art. 176.
(Durata in carica del console e dei vice-consoli)
Il console ed i vice-consoli durano in carica un biennio e possono
essere rieletti.
Il console ed i vice-consoli decadono dalla carica per le cause
previste dall'art. 173.