(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 176)
                              Art. 176. 
          (Durata in carica del console e dei vice-consoli) 
 
 
  Il console ed i vice-consoli durano in carica un biennio e  possono
essere rieletti. 
  Il console ed i vice-consoli decadono dalla  carica  per  le  cause
previste dall'art. 173.