(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 177)
                              Art. 177. 
                    (Consiglieri e loro elezione) 
 
 
  Il console e' assistito dai consiglio. 
  I consiglieri sono in numero non inferiore a due e non superiore ad
otto, in ragione di uno per ogni cinquanta membri della compagnia. 
  Essi sono eletti tra  gli  iscritti  nei  registri  dei  lavoratori
portuali secondo le modalita' di cui ai commi da 4 a 9  dell'articolo
173. 
  Non possono essere nominati consiglieri e,  se  nominati,  decadono
dalla carica, gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. 
  I  consiglieri  durano  in  carica  un  biennio  e  possono  essere
rieletti.