(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 179)
                              Art. 179. 
                    (Esonero dai turni di lavoro) 
 
 
  Il console, i vice-consoli e, nel caso indicato dal  secondo  comma
dell'articolo precedente, il consigliere che sostituisce il  console,
possono dall'autorita' preposta alla disciplina del  lavoro  portuale
essere esonerati dal partecipare ai turni di lavoro.