(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 180)
                              Art. 180. 
                             (Revisori) 
 
 
  Il  controllo  contabile  della  compagnia  e'  esercitato  da  tre
revisori. Di essi, due sono eletti con le modalita'; di cui ai  commi
da 4 a 9  dell'articolo  173,  tra  gli  iscritti  nei  registri  dei
lavoratori portuali; il terzo, al  quale  spetta  la  presidenza  del
collegio, e' designato  dal  presidente  dell'ordine  dei  ragionieri
ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio. 
  Non possono essere  nominati  revisori  e,  se  nominati,  decadono
dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. 
  I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.