Art. 180. (Revisori) Il controllo contabile della compagnia e' esercitato da tre revisori. Di essi, due sono eletti con le modalita'; di cui ai commi da 4 a 9 dell'articolo 173, tra gli iscritti nei registri dei lavoratori portuali; il terzo, al quale spetta la presidenza del collegio, e' designato dal presidente dell'ordine dei ragionieri ovvero dell'ordine dei dottori in economia e commercio. Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati e i falliti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.