(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 181)
                              Art. 181. 
                     (Attribuzioni dei revisori) 
 
 
  I revisori devono: 
    1)  accertare  la  regolare  tenuta,  della  contabilita'  e   la
corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle  perdite
alle risultanze dei libri e delle scritture; 
    2) accertare, con riscontri almeno bimestrali, la consistenza  di
cassa e l'esistenza dei valori  e  dei  titoli  di  proprieta'  della
compagnia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia; 
    3) sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti  in  materia  di
amministrazione delle compagnie siano adempiute  dal  console  e  dai
suoi dipendenti. 
  Nell'esercizio   delle   loro   funzioni   i   revisori   procedono
collegialmente. Tuttavia, essi possono procedere in qualsiasi momento
anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. 
  Il risultato dei loro accertamenti viene  comunicato  all'autorita'
preposta alla disciplina del lavoro portuale.