Art. 181. (Attribuzioni dei revisori) I revisori devono: 1) accertare la regolare tenuta, della contabilita' e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture; 2) accertare, con riscontri almeno bimestrali, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' della compagnia o da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia; 3) sorvegliare che tutte le disposizioni vigenti in materia di amministrazione delle compagnie siano adempiute dal console e dai suoi dipendenti. Nell'esercizio delle loro funzioni i revisori procedono collegialmente. Tuttavia, essi possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il risultato dei loro accertamenti viene comunicato all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.