(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 183)
                              Art. 183. 
                      (Contenuto del bilancio) 
 
 
  Il  bilancio  deve  indicare   distintamente   nel   loro   importo
complessivo: 
    A) nell'attivo: 
      1) gli immobili; 
      2) gli attrezzi, gli apparecchi, i  macchinari,  le  navi  e  i
galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre; 
      3) i mobili; 
      4) il danaro e ogni altro valore esistente in cassa; 
      5) i titoli di credito a reddito fisso; 
      6) i crediti verso la clientela; 
      7) i crediti verso banche; 
      8) i crediti verso i  membri  della  compagnia  per  versamenti
ancora dovuti; 
      9) gli altri crediti; 
    B) nel passivo: 
      1) le quote dei singoli membri della compagnia; 
      2) la riserva di cui all'art. 185; 
      3) i fondi di ammortamento,  di  rinnovamento  e  di  copertura
contro il rischio di svalutazione dei beni; 
      4) i fondi  accantonati  per  indennita'  di  anzianita'  degli
impiegati dipendenti; 
      5) i debiti assistiti da garanzia reale; 
      6) i debiti verso fornitori; 
      7) i debiti verso banche ed altri sovventori; 
      8) gli altri debiti; 
    C) nell'attivo e nel passivo: 
      1) le cauzioni degli impiegati dipendenti; 
      2) le altre partite di giro. 
  Sono vietati i compensi di partite.