Art. 183. (Contenuto del bilancio) Il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo: A) nell'attivo: 1) gli immobili; 2) gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre; 3) i mobili; 4) il danaro e ogni altro valore esistente in cassa; 5) i titoli di credito a reddito fisso; 6) i crediti verso la clientela; 7) i crediti verso banche; 8) i crediti verso i membri della compagnia per versamenti ancora dovuti; 9) gli altri crediti; B) nel passivo: 1) le quote dei singoli membri della compagnia; 2) la riserva di cui all'art. 185; 3) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni; 4) i fondi accantonati per indennita' di anzianita' degli impiegati dipendenti; 5) i debiti assistiti da garanzia reale; 6) i debiti verso fornitori; 7) i debiti verso banche ed altri sovventori; 8) gli altri debiti; C) nell'attivo e nel passivo: 1) le cauzioni degli impiegati dipendenti; 2) le altre partite di giro. Sono vietati i compensi di partite.