(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 184)
                              Art. 184. 
                      (Criteri di valutazione) 
 
 
  Nella  valutazione  de  gli  elementi  dell'attivo  devono   essere
osservati i seguenti criteri: 
    1) gli immobili, gli attrezzi, gli apparecchi, i  macchinari,  le
navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre e i mobili  non
possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e
la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta  in  proporzione
del loro deperimento  e  del  consumo  per  la  quota  corrispondente
all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di
ammortamento; 
    2) il valore dei titoli a reddito fisso deve  essere  determinato
dal console secondo la quotazione di borsa al giorno  della  chiusura
dell'esercizio. 
  Le svalutazioni degli elementi  dell'attivo  possono  risultare  da
partite iscritte nel passivo,  separatamente  per  le  singole  poste
dell'attivo. 
  Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme  del  presente
articolo, il console e il collegio dei  revisori  devono  indicare  e
giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni,