Art. 184. (Criteri di valutazione) Nella valutazione de gli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri: 1) gli immobili, gli attrezzi, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti, i mezzi di trasporto terrestre e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento; 2) il valore dei titoli a reddito fisso deve essere determinato dal console secondo la quotazione di borsa al giorno della chiusura dell'esercizio. Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo. Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, il console e il collegio dei revisori devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni,