(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 185)
                              Art. 185. 
                              (Riserva) 
 
 
  Dall'avanzo  netto  annuale   deve   essere   dedotta   una   somma
corrispondente almeno alla decima parte di  esso  per  costituire  un
fondo di riserva, fino a che questo non  abbia  raggiunto  il  quinto
dell'ammontare della quote dei singoli membri della compagnia. 
  Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve
essere reintegrato nello stesso modo.