Art. 186. (Relazione dei revisori e deposito del bilancio) Il bilancio deve essere comunicato dal console al collegio dei revisori con la relazione e i documenti giustificativi, entro un termine massimo di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Copia del bilancio e della relazione deve essere consegnata, all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Il collegio dei revisori deve, entro un mese dalla comunicazione del bilancio, compilare una relazione sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilita', facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio stesso, e presentarla alla suddetta autorita'. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.