(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 188)
                              Art. 188. 
                (Regolamenti interni delle compagnie) 
 
 
  Ogni compagnia deve avere un regolamento interno. 
  Esso e' compilato dal  console,  assistito  dai  vice-consoli,  dai
consiglieri e dai revisori, ed e' approvato  dall'autorita'  preposta
alla disciplina del  lavoro  portuale,  sentito  il  consiglio  o  la
commissione del lavoro portuale. 
  Il regolamento interno determina: 
    1) l'indennita' assegnata al  console  e  ai  vice-consoli  e  le
mansioni di questi ultimi; 
    2) l'organico degli impiegati e del  personale  di  servizio  con
indicazione dei compiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione; 
    3) i libri e le scritture contabili che la compagnia deve  tenere
e le norme per la loro tenuta; 
    4) l'organizzazione del lavoro,  l'uso  dei  mezzi  meccanici  in
proprieta',  in  locazione  o  in  concessione  alla  compagnia;   la
custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti  di
lavoro; 
    5) le modalita' per la riscossione e la ripartizione dei proventi
del lavoro e le trattenute da effettuarsi su tali proventi; 
    6) la destinazione degli utili, previa detrazione  della  riserva
prevista nell'articolo 185. 
  Le disposizioni del regolamento interno,  relative  agli  impiegati
amministrativi ed al personale di  servizio,  devono  essere  affisse
nell'albo della compagnia.