Art. 188. (Regolamenti interni delle compagnie) Ogni compagnia deve avere un regolamento interno. Esso e' compilato dal console, assistito dai vice-consoli, dai consiglieri e dai revisori, ed e' approvato dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale. Il regolamento interno determina: 1) l'indennita' assegnata al console e ai vice-consoli e le mansioni di questi ultimi; 2) l'organico degli impiegati e del personale di servizio con indicazione dei compiti di ciascuno e delle condizioni di assunzione; 3) i libri e le scritture contabili che la compagnia deve tenere e le norme per la loro tenuta; 4) l'organizzazione del lavoro, l'uso dei mezzi meccanici in proprieta', in locazione o in concessione alla compagnia; la custodia, la distribuzione, l'uso e la riconsegna degli strumenti di lavoro; 5) le modalita' per la riscossione e la ripartizione dei proventi del lavoro e le trattenute da effettuarsi su tali proventi; 6) la destinazione degli utili, previa detrazione della riserva prevista nell'articolo 185. Le disposizioni del regolamento interno, relative agli impiegati amministrativi ed al personale di servizio, devono essere affisse nell'albo della compagnia.