Art. 189. (Nomina e poteri del commissario straordinario) Il ministro per la marina mercantile, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento della compagnia, puo' nominare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, un commissario straordinario, fissando, nel decreto di nomina, l'indennita' che gli deve essere corrisposta sul bilancio della compagnia. La gestione commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata per non piu' di sei mesi. Fermi restando i poteri dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, il commissario straordinario esercita le funzioni che spettano al console, ai vice-consoli e ai consiglieri. Con la nomina del commissario possono cessare dalla carica anche i revisori, le cui funzioni in tal caso sono affidate dal ministro per la marina mercantile ad un revisore di sua scelta.