(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 189)
                              Art. 189. 
           (Nomina e poteri del commissario straordinario) 
 
 
  Il  ministro  per  la  marina  mercantile,   in   caso   di   gravi
irregolarita' nel funzionamento della compagnia, puo'  nominare,  per
un  periodo  di  tempo  non  superiore  a  un  anno,  un  commissario
straordinario, fissando, nel decreto di nomina, l'indennita' che  gli
deve essere corrisposta sul bilancio  della  compagnia.  La  gestione
commissariale puo', in caso di necessita', essere prorogata  per  non
piu' di sei mesi. 
  Fermi restando i poteri dell'autorita' preposta alla disciplina del
lavoro portuale, il commissario straordinario  esercita  le  funzioni
che spettano al console, ai vice-consoli e ai consiglieri. 
  Con la nomina del commissario possono cessare dalla carica anche  i
revisori, le cui funzioni in tal caso sono affidate dal ministro  per
la marina mercantile ad un revisore di sua scelta.