(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 191)
                              Art. 191. 
                          (Gruppi portuali) 
 
 
  Nei porti o approdi di minor traffico, le maestranze portuali,  ove
ne sia riconosciuta la necessita', sono costituite in gruppi, secondo
le modalita' determinate dal ministero della marina mercantile. 
  Il capo del gruppo viene eletto dai componenti  il  gruppo  stesso;
egli deve partecipare al lavoro portuale.