Art. 192. (Notizie per l'aggiornamento del registri) Il console deve comunicare di volta, in volta all'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale tutte le notizie riguardanti i membri della, compagnia che siano necessarie per l'aggiornamento dei registri, di cui all'articolo 150. Lo stesso obbligo incombe al capo gruppo.