(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 193)
                              Art. 193. 
                       (Disciplina del lavoro) 
 
 
  L'avviamento  e  l'avvicendamento  degli  operai  al  lavoro   sono
regolati dal console della compagnia o  dal  capo  gruppo  secondo  i
criteri dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. 
  Il console e il capo gruppo rispondono direttamente  alla  suddetta
autorita' del regolare andamento del lavoro.