(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 194)
                              Art. 194. 
                      (Lavoratori occasionali) 
 
 
  Quando i lavoratori iscritti nei registri non  sono  sufficienti  a
eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina
del  lavoro  portuale  puo'  autorizzare  l'impiego   temporaneo   di
lavoratori occasionali. 
  Gli occasionali, qualora diano sicura, garanzia per la disciplina e
per il buon andamento del lavoro, sono  iscritti  in  elenchi  tenuti
dall'autorita' preposta alla disciplina, del lavoro portuale. 
  I  lavoratori  compresi  in  tali   elenchi   non   hanno   diritto
all'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150.