Art. 194. (Lavoratori occasionali) Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale puo' autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali. Gli occasionali, qualora diano sicura, garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro, sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina, del lavoro portuale. I lavoratori compresi in tali elenchi non hanno diritto all'iscrizione nei registri previsti dall'articolo 150.