(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 195)
                              Art. 195. 
                        (Fondo di assistenza) 
 
 
  Il fondo per  l'assistenza  ai  lavoratori  portuali  di  cui  agli
articoli 1086 e 1261  del  codice  e'  destinato  all'assistenza  dei
lavoratori stessi nei casi di urgente necessita' ed  e'  amministrato
dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, la quale
ne rende conto trimestralmente al consiglio o  alla  commissione  del
lavoro portuale.