(Trattato-art. 59)
                               Art. 59 
 
  Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta  o  su
parte della produzione, il produttore: 
    a) puo', sia con mezzi propri, sia mediante contratti  di  lavoro
su ordinazione, trasformare  i  minerali,  le  materie  grezze  o  le
materie fissili speciali, a  condizione  di  offrire  all'Agenzia  il
prodotto di tale trasformazione; 
    b) e' autorizzato, con decisione  della  Commissione,  a  esitare
all'esterno della Comunita' la produzione disponibile, con riserva di
non  praticare  condizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  contemplate
nell'offerta    precedentemente    fatta    all'Agenzia.    Tuttavia,
l'esportazione delle materie fissili speciali non puo'  avvenire  che
per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'art. 62. 
  La  Commissione  non  puo'  accordare  l'autorizzazione  quando   i
beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie  che  gli
interessi generali della Comunita' saranno rispettati, ovvero  quando
le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli
obiettivi del presente Trattato.