(Trattato-art. 60)
                               Art. 60 
 
  Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il
loro  fabbisogno  di  forniture,  specificando  i  quantitativi,   le
caratteristiche fisiche e chimiche, le localita' di provenienza,  gli
usi, il frazionamento delle forniture  e  le  condizioni  di  prezzo,
corrispondenti  alle  clausole  e  condizioni  di  un  contratto   di
fornitura di cui desidererebbero la conclusione. 
  Cosi' pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono
in grado di presentare,  specificandone  tutti  i  dati  necessari  a
permettere l'elaborazione dei  loro  programmi  di  produzione  e  in
particolare la durata dei contratti. Tale durata  non  dovra'  essere
superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione. 
  L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte  e
del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare  le
ordinazioni entro un dato termine. 
  Una volta in possesso dell'insieme di tali  ordinazioni,  l'Agenzia
rende note le condizioni alle quali puo' soddisfarle. 
  Qualora l'Agenzia non sia  in  grado  di  soddisfare  integralmente
tutte  le  ordinazioni  ricevute,  essa   ripartisce   le   forniture
proporzionalmente alle ordinazioni  corrispondenti  a  ogni  offerta,
fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69. 
  Un  regolamento  dell'Agenzia,  sottoposto  all'approvazione  della
Commissione, determina le modalita'  di  raffronto  delle  offerte  e
delle domande.