(Trattato-art. 61)
                               Art. 61 
 
  L'Agenzia  ha  l'obbligo  di  soddisfare  tutte   le   ordinazioni,
sempreche' alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici
o materiali. 
  L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'art. 52, puo'  chiedere
agli utilizzatori il versamento di adeguati  acconti  all'atto  della
conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di
facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo  termine  con  i
produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.