(Trattato-art. 62)
                               Art. 62 
 
1. L'agenzia esercita il diritto di  opzione  sulle  materie  fissili
         speciali prodotte nei territori degli Stati membri, 
    a) sia per  rispondere  alla  domanda  degli  utilizzatori  della
Comunita' alle condizioni definite dall'art. 60, 
    b) sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie, 
    c) sia per esportare  tali  materie  con  l'autorizzazione  della
Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'art. 59 b)  comma
secondo. 
  2. Tuttavia, pur continuando ad  essere  soggette  all'applicazione
delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui
fertili, sono lasciate al produttore, 
    a) sia per  essere  costituite  in  scorte  con  l'autorizzazione
dell'Agenzia, 
    b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri  dello
stesso produttore, 
    c) sia per essere messe  a  disposizione,  nei  limiti  del  loro
fabbisogno, di imprese situate nella Comunita', legate al produttore,
per l'esecuzione di un  programma  comunicato  in  tempo  utile  alla
Commissione, da vincoli  diretti  non  aventi  per  oggetto  ne'  per
effetto  di  limitare  la  produzione,  lo  sviluppo  tecnico  o  gli
investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparita' tra  gli
utilizzatori della Comunita'. 
  3. Le disposizioni dell'art. 89, paragrafo 1 a),  sono  applicabili
alle materie fissili speciali  prodotte  nei  territori  degli  Stati
membri e sulle quali l'Agenzia  non  ha  esercitato  il  suo  diritto
d'opzione.