(Allegato - art. 93)
                              Art. 93. 
                     (Agenti diplomatici esteri) 
 
  Il Ministero dei trasporti, a  richiesta  di  quello  degli  affari
esteri,  rilascia  per  le  autovetture  appartenenti   agli   agenti
diplomatici  esteri,  previa  visita  e  prova,  qualora  questa  sia
prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione
assegnando una speciale targa di riconoscimento. 
  Le infrazioni alle disposizioni delle presenti  norme  commesse  da
agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli Uffici o Comandi  dai
quali dipendono coloro  che  le  hanno  accertate  al  Ministero  dei
trasporti, che ne informa il Ministero degli  affari  esteri  per  le
conseguenti comunicazioni al capo della missione. 
  Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocita'.