Art. 93. (Agenti diplomatici esteri) Il Ministero dei trasporti, a richiesta di quello degli affari esteri, rilascia per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri, previa visita e prova, qualora questa sia prescritta, la carta di circolazione, e provvede all'immatricolazione assegnando una speciale targa di riconoscimento. Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme commesse da agenti diplomatici esteri, sono segnalate dagli Uffici o Comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero dei trasporti, che ne informa il Ministero degli affari esteri per le conseguenti comunicazioni al capo della missione. Le presenti disposizioni si applicano a condizione di reciprocita'.