(Allegato - art. 94)
                              Art. 94. 
(Veicoli e conducenti delle Forze armate e  dei  Corpi  armati  dello
                               Stato) 
 
  Le Forze armate e Corpi armati dello Stato provvedono  direttamente
nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti  tecnici
ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari  targhe
di riconoscimento. 
  Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive
in relazione al loro impiego, non  sono  soggetti  alle  disposizioni
dell'art. 10, del titolo III, capo II, del titolo IV e del titolo  V,
capo I, delle presenti norme. 
  Le  Forze  armate  e  i  Corpi  armati   dello   Stato   provvedono
direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro  veicoli  a  motore
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,  all'esame  di
idoneita' e al rilascio della patente militare  di  guida,  la  quale
abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati  nel  comma
primo. 
  Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo  VI
delle presenti norme. 
  Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere,  senza
sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida  ad  uso  privato
per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreche'  la  richiesta
venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono,
durante il servizio o non oltre un anno dalla data del  congedo,  del
licenziamento o della cessazione dal servizio. 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
e ai conducenti del Corpo dei vigili del  fuoco,  della  Croce  Rossa
italiana e del Corpo forestale dello Stato. 
  Le caratteristiche delle targhe di  riconoscimento  dei  veicoli  a
motore di dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello  Stato
e dei Corpi indicati nel precedente comma sono  stabilite  di  intesa
fra il Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi  e  il
Ministero dei trasporti.