Art. 94. (Veicoli e conducenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato) Le Forze armate e Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici ed al rilascio dei documenti di circolazione e di particolari targhe di riconoscimento. Detti veicoli, qualora abbiano speciali caratteristiche costruttive in relazione al loro impiego, non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 10, del titolo III, capo II, del titolo IV e del titolo V, capo I, delle presenti norme. Le Forze armate e i Corpi armati dello Stato provvedono direttamente nei riguardi dei conducenti dei loro veicoli a motore all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare di guida, la quale abilita soltanto alla guida dei veicoli a motore indicati nel comma primo. Detti conducenti non sono soggetti alle disposizioni del titolo VI delle presenti norme. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida ad uso privato per veicoli delle corrispondenti categorie, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale dipendono, durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo, del licenziamento o della cessazione dal servizio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti del Corpo dei vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana e del Corpo forestale dello Stato. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore di dotazione delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato e dei Corpi indicati nel precedente comma sono stabilite di intesa fra il Ministero dal quale dipendono le Forze o i Corpi stessi e il Ministero dei trasporti.