(Allegato - art. 96)
                              Art. 96. 
         (Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione) 
 
  Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno  Stato
estero quando circolano in Italia debbono essere muniti  della  sigla
distintiva dello Stato di origine. 
  La sigla deve essere conforme alle disposizioni  delle  convenzioni
internazionali. 
  La  disposizione  del  precedente  comma  si  applica  anche   agli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia,  qualora
circolino muniti della sigla distintiva dello Stato italiano. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.